Articolo 38.
(Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici).

        1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
        2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.